Collaudi acustici degli edifici – Verifiche dei requisiti minimi acustici degli edifici – D.P.C.M. 05/12/1997

I collaudi acustici, sono stati effettuati secondo quanto richiesto dalle relative norma uni, ovvero:

  • Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio

Parte 1: isolamento acustico via aerea (R’w).

Norme tecniche: UNI EN ISO 16283-1: 2018 e UNI EN ISO 717-1.

  • Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio

Parte 2: isolamento dal rumore di calpestio (L’n,w).

Norme tecniche: UNI EN ISO 16283-2: 2020 e UNI EN ISO 717-2.

  • Misurazioni in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio Parte 3: Isolamento acustico di facciata (D2m,nT,w).

Norme tecniche: UNI EN ISO 16283-3: 2016 e UNI EN ISO 717-1.

Misurazione del tempo di riverberazione degli ambienti (T60).

  • Norme tecniche: UNI EN ISO 3382-2: 2008.

Acustica in edilizia – Collaudo acustico di impianti a servizio di unità immobiliari – Linee guida contrattuali e modalità di misurazione all’interno degli ambienti serviti

Norme tecniche: UNI 8199: 2016 e UNI EN ISO 16032 

lo scopo di teli verifiche, è il riscontro in opera del rispetto del D.P.C.M. 05/12/1997, in Friuli Venezia Giulia, al fine della segnalazione certificata di agibilità, l’allegato 9 – SCHEDA 9 – ASSEVERAZIONE AGIBILITA’, al punto 9 cita quanto segue: 

Inquinamento acustico: nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della L. 447/1995, integrato con i contenuti dell’articolo 4 del d.P.R. 227/2011, e della disciplina di cui alla L.R. 16/2007, artt. 28 e 29, e si allegano le asseverazioni e attestazioni relative alla tutela dall’inquinamento acustico e di conformità al progetto presentato;

In ambito direzionale e/o per attività produttive, dove è stata depositata una valutazione previsionale di impatto acustico (all. 4 –asseverazioni – punto 7 – rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della L. 447/95…), dovranno essere effettuate le verifiche strumentali a fine lavori, ovvero le verifiche di impatto acustico. 

In ambito residenziale dove è stato depositato un progetto redatto ai sensi del DPCM 05/12/1997 (all. 4 – asseverazioni – punto 7 – rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della L. 447/95… e della disciplina di cui alla L.R. 16/2007 art. 29), dovranno essere effettuate le verifiche strumentali a fine lavori, ovvero il collaudo acustico delle strutture di separazioni tra distinte unità immobiliari, delle facciate e degli impianti. 

In alternativa il D.L. potrà redigere un’asseverazione in merito al rispetto dei limiti della normativa vigente sia in ambito ambientale e sia in ambito residenziale, assumendosi la piena responsabilità del rispetto dei limiti vigenti senza aver effettuato le verifiche strumentali.

Ne consegue, che risulta sempre preferibile effettuare delle misure anche a campione

Di seguito alcune foto di collaudo a campione:

Collaudi acustici a Udine

Collaudi acustici a Udine

Collaudi acustici a Udine

Collaudi acustici a Udine

Collaudi acustici a Udine

Collaudi acustici a Udine

Collaudi acustici a Udine

Collaudi acustici a Udine

Collaudi acustici a Udine

Collaudi acustici a Udine

Collaudi acustici a Udine

Collaudi acustici a Udine

Collaudi acustici a Udine

Collaudi acustici a Udine

Collaudi acustici a Udine

Collaudi acustici a Udine

Collaudi acustici a Udine

Collaudi acustici a Udine

collaudo acustico A San Daniele del Friuli

collaudo acustico A San Daniele del Friuli

 

FAQ

D: quale norma uni utilizzo per la verifica del potere fonoisolante tra unità?

R: UNI EN ISO 16283-1: 2018 e UNI EN ISO 717-1.

D: quale norma uni utilizzo per la verifica dell’isolamento acustico di facciata?

R: UNI EN ISO 16283-3: 2016

D: perchè è necessario effettuare almeno il collaudo a campione?

R: il D.P.C.M. 05/12/1997 richiede che i valori vangano verificati in opera