Collaudo requisiti minimi acustici

Con il Decreto del Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio del 15 dicembre 2016, n. 6611 (Regione Friuli Venezia Giulia) è stata adottata la nuova modulistica unificata regionale in materia edilizia, valida sia per i procedimenti relativi a fabbricati produttivi o misti residenziali-produttivi di competenza dello SUAP, che per fabbricati ad uso esclusivamente residenziale di competenza del SUE o dell’ufficio tecnico.

I nuovi moduli saranno obbligatori dal 01 gennaio 2017 e sono scaricabili dal seguente link.

Tra le differenze rilevate, l’aspetto che riguarda la parte relativa all’acustica risulta essere la richiesta di agibilità, ovvero asseverazione del progetto acustico presentato. Lo stesso può essere firmato dal Direttore dei Lavori, assumendosi la responsabilità senza aver effettuato le prove acustiche, oppure dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dopo le opportune verifiche strumentali in situ.

SCHEDA 8 – RICHIESTA AGIBILITA’Data ultima versione del modello: 14/12/2016

Tra gli allegati previsti dall’art. 4 della L. 19/2009, troviamo:

 

Inquinamento acustico: asseverazioni e attestazioni relative alla tutela dall’inquinamento acustico ai sensi dell’art. 8 della legge n. 447/1995 e legge regionale 16/2007 di conformità al progetto presentato.

In ambito direzionale e/o per attività produttive, dove è stata depositata una valutazione previsionale di impatto acustico (all 4 –asseverazioni – punto 7 – rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della L. 447/95…), dovranno essere effettuate le verifiche strumentali a fine lavori, ovvero le verifiche di impatto acustico.

In ambito residenziale dove è stato depositato un progetto redatto ai sensi del DPCM 05/12/1997 (all 4 –asseverazioni – punto 7 – rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della L. 447/95…e della disciplina di cui alla L.R. 16/2007 art. 29), dovranno/dovrebbero essere effettuate le verifiche strumentali a fine lavori, ovvero il collaudo acustico delle strutture di separazioni tra distinte unità immobiliari, delle facciate e degli impianti.

In alternativa il Direttore dei Lavori potrà redigere un’asseverazione in merito al rispetto dei limiti della normativa vigente sia in ambito ambientale e sia in ambito residenziale, assumendosi la piena responsabilità del rispetto dei limiti vigenti senza aver effettuato le verifiche strumentali.

Attualmente il quadro legislativo si avvale della legge del 4 giugno 2010 n. 96 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2009.

Il documento, all’art. 15, propone alcune modifiche all’art. 11 delle legge comunitaria 2008 “Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico”. La nuova legge e’ entrata in vigore il 10 luglio 2010.

Si riportano alcuni punti fondamentali che devono essere recepiti:

 

Per quanto riguarda la procedura di verifica in opera, si fa riferimento alla norma UNI 11367 (luglio 2010 pubblicata il 22/07/2010) “classificazione acustica delle unità immobiliari – procedura di valutazione e verifica in opera ”.

La norma UNI 11367 definisce, in riferimento ad alcuni requisiti prestazionali degli edifici, i criteri per la loro misurazione e valutazione. Su tale base la norma stabilisce inoltre una classificazione acustica (in riferimento ad ognuno dei requisiti), per l’intera unità immobiliare (salvo alcune tipologie). Viene proposta infine, una valutazione sintetica con un unico indice descrittore, dell’insieme dei requisiti per unità immobiliare.

Le classi acustiche, verranno identificate in riferimento ai seguenti requisiti:

Sono esclusi dalla classificazione i seguenti casi:

Alla data odierna tuttavia, i limiti da rispettare sono quelli definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 che porta a considerare le seguenti grandezze:

Più che “valori limite” sarebbe più appropriato parlare di valori massimi e valori minimi:

Categoria Destinazione

1.
2.
3.
4.
Categoria
D
A, C
E
B, F, G
Rw (*)
55
50
50
50
D2m,nT,w
45
40
48
42
Ln,w
58
63
58
55
Lasmax
35
35
35
35
Laeq
25
25*
25
35

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997, alla tabella B, definisce il livello equivalente di 35 dB(A), ma una nota del Ministero dell’Ambiente del 13/08/2010 impone un livello di 25 dB(A) per gli impianti a funzionamento continuo.

NORME UNI UTILIZZATE PER LE VERIFICHE