Collaudo requisiti minimi acustici
Con il Decreto del Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio del 15 dicembre 2016, n. 6611 ( Regione Friuli Venezia GIulia) è stata adottata la nuova modulistica unificata regionale in materia edilizia, valida sia per i procedimenti relativi a fabbricati produttivi o misti residenziali-produttivi di competenza dello SUAP, che per fabbricati ad uso esclusivamente residenziale di competenza del SUE o dell'ufficio tecnico.
I nuovi moduli saranno obbligatori dal 01 gennaio 2017 e sono scaricabili dal seguente link.
Tra le differenze rilevate, l’aspetto che riguarda la parte relativa all’acustica risulta essere la richiesta di agibilità, ovvero asseverazione del progetto acustico presentato. Lo stesso può essere firmato dal Direttore dei Lavori, assumendosi la responsabilità senza aver effettuato le prove acustiche, oppure dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dopo le opportune verifiche strumentali in situ.
SCHEDA 8 – RICHIESTA AGIBILITA’
Data ultima versione del modello: 14/12/2016
Tra gli allegati previsti dall’art. 4 della L. 19/2009, troviamo:
Inquinamento acustico: asseverazioni e attestazioni relative alla tutela dall’inquinamento acustico ai sensi dell’art. 8 della legge n. 447/1995 e legge regionale 16/2007 di conformità al progetto presentato.
In ambito direzionale e/o per attività produttive, dove è stata depositata una valutazione previsionale di impatto acustico (all 4 –asseverazioni – punto 7 – rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della L. 447/95…), dovranno essere effettuate le verifiche strumentali a fine lavori, ovvero le verifiche di impatto acustico.
In ambito residenziale dove è stato depositato un progetto redatto ai sensi del DPCM 05/12/1997 (all 4 –asseverazioni – punto 7 – rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della L. 447/95…e della disciplina di cui alla L.R. 16/2007 art. 29), dovranno/dovrebbero essere effettuate le verifiche strumentali a fine lavori, ovvero il collaudo acustico delle strutture di separazioni tra distinte unità immobiliari, delle facciate e degli impianti.
In alternativa il Direttore dei Lavori potrà redigere un’asseverazione in merito al rispetto dei limiti della normativa vigente sia in ambito ambientale e sia in ambito residenziale, assumendosi la piena responsabilità del rispetto dei limiti vigenti senza aver effettuato le verifiche strumentali.
Attualmente il quadro legislativo si avvale della legge del 4 giugno 2010 n. 96 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2009.
Il documento, all’art. 15, propone alcune modifiche all’art. 11 delle legge comunitaria 2008 “Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico”. La nuova legge e’ entrata in vigore il 10 luglio 2010.
Si riportano alcuni punti fondamentali che devono essere recepiti:
- il d.p.c.m. 05/12/1997 non è stato abrogato;
- gli edifici devono essere costruiti rispettando i limiti riportati nel d.p.c.m. 05/12/1997;
- l’articolo 15 indica solo che il d.p.c.m. non trova applicazione nei rapporti tra privati, niente viene specificato in merito ai rapporti tra costruttori e Pubblica Amministrazione. Con molta probabilità gli acquirenti di immobili che riscontreranno difformità nell’isolamento dai rumori nei propri appartamenti potranno rivalersi sull’ente pubblico;
- il rispetto delle prescrizioni di legge dovrà essere certificato dal titolare del permesso di costruire esclusivamente mediante prove fonometriche a fine lavori, eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale e non con una semplice autocertificazione;
- resta di fondamentale importanza il progetto acustico previsionale, precedente all’inizio dei lavori, per verificare la validità delle stratigrafie e dei sistemi costruttivi previsti nel progetto architettonico.
Per quanto riguarda la procedura di verifica in opera, si fa riferimento al norma UNI 11367 (luglio 2010 pubblicata il 22/07/2010) “classificazione acustica delle unità immobiliari – procedura di valutazione e verifica in opera ”.
La norma UNI 11367 definisce, in riferimento ad alcuni requisiti prestazionali degli edifici, i criteri per la loro misurazione e valutazione. Su tale base la norma stabilisce inoltre una classificazione acustica (in riferimento ad ognuno dei requisiti), per l’intera unità immobiliare (salvo alcune tipologie). Viene proposta infine, una valutazione sintetica con un unico indice descrittore, dell’insieme dei requisiti per unità immobiliare.
Le classi acustiche, verranno identificate in riferimento ai seguenti requisiti:
1. isolamento acustico normalizzato di facciata D2m,nT,w;
2. indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di divisori verticali e orizzontali fra ambienti di differenti unità immobiliari R’w;
3. indice del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti e/o adiacenti di differenti unità immobiliari L’nw;
4. Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo Lic dB(A);
5. Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo Lid dB(A).
Sono esclusi dalla classificazione i seguenti casi:
- le unità immobiliari destinate ad attività ricreative e di culto in cui la qualità acustica sia una caratteristica fondamentale da valutare mediante progettazione acustica particolarmente accurata e criteri specifici (sale da concerto, chiese ecc.);
- le unità immobiliari di edifici ad esclusivo uso commerciale, destinate a ristoranti, bar, negozi con accesso diretto all’esterno, centri commerciali, autofficine, distributori di carburanti (e altre aventi caratteristiche similari). Qualora tali unità facciano parte di edifici aventi destinazioni d’uso miste, devono essere valutati tutti i valori dei requisiti riportati nelle tabella 1, ad esclusione dei valori per l’isolamento acustico di facciata.
Alla data odierna tuttavia, i limiti da rispettare sono quelli definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 che porta a considerare le seguenti grandezze:
R’w: indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti ;
D2m,nT,w: indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;
L’nw: indice di valutazione del rumore da calpestio di solai, normalizzato rispetto all’area di assorbimento acustico equivalente di riferimento nell’ambiente ricevente;
LAeq: livello sonoro massimo prodotto dagli impianti a funzionamento continuo;
LASmax: livello sonoro massimo prodotto dagli impianti a funzionamento discontinuo.
Più che “valori limite” sarebbe più appropriato parlare di valori massimi e valori minimi:
valori minimi: R’w D2m,nT,w
valori massimi: L’nw LASmax LAeq
Categoria Destinazione
A: Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B: Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
C: Alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D: Ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
E: Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
F: Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto ed assimilabili
G: Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
Categoria | R’w | D2m,nT,w | L’nw | LASmax | LAeq | |
1. | D | 55 | 45 | 58 | 35 | 25 |
2. | A,C | 50 | 40 | 63 | 35 | 25* |
3. | E | 50 | 48 | 58 | 35 | 25 |
4. | B, F, G | 50 | 42 | 55 | 35 | 35 |
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997, alla tabella B, definisce il livello equivalente di 35 dB(A), ma una nota del Ministero dell’Ambiente del 13/08/2010 impone un livello di 25 dB(A) per gli impianti a funzionamento continuo.
NORME UNI UTILIZZATE PER LE VERIFICHE
Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 1: isolamento acustico via aerea (R’w)
Norme tecniche: UNI EN ISO 16283 - 1:2014 e UNI EN ISO 717-1.
Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 2: isolamento dal rumore di calpestio (L’n,w)
Norme tecniche: UNI EN ISO 16283 - 2:2016 e UNI EN ISO 717-2.
Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 3: inolamento acustico di facciata (D2m,nT,w)
Norme tecniche: UNI EN ISO 16283 - 3:2016 e UNI EN ISO 717-1.
Misurazione del tempo di riverberazione di ambienti con riferimento ad altri parametri acustici (T60)
Norme tecniche: UNI EN ISO 3382.
Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo/discontinuo (LASmax e LAeq)
Norma tecnica UNI EN ISO 16032 misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici
Alcune immagini di repertorio: