Impatto acustico
La documentazione in materia di impatto acustico è classificata sulla base degli obbiettivi previsti dalla Legge 447 del 1995.
In particolare con l’art. 8 si definiscono due tipologie di valutazioni:
• Documentazione di impatto acustico;
• Valutazione previsionale di clima acustico.
DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
La documentazione previsione di impatto acustico è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell’opera, ovvero durante l’iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di verificare la compatibilità acustica dell’opera con il contesto in cui l’opera stessa andrà a collocarsi. Nel momento in cui si produce la relazione di previsione di impatto acustico l’opera non è ancora realizzata. Attraverso la previsione di impatto acustico il costruttore, o il committente dell’opera, può stimare o prevedere se vi sono le condizioni affinché, ad opera realizzata, le emissioni sonore prodotte dalla stessa avvengano nel rispetto dei limiti di legge vigenti o di altri criteri di valutazione presi a riferimento.
Legge 447/95 - Documentazione prescritta:
Art. 8 comma 2
Documentazione Previsionale di Impatto Acustico
Art. 8 comma 4 (DPIA)
Ambito di applicazione DPIA
aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
strade tipo: A, B, C, D, E, F così classificate dal DL n. 285 del 30.04.02;
Vengono effettuate le prove acustiche ante operam, al fine di valutare lo stato di fatto, quindi il clima acustico della zona interessata alla realizzazione dell'opera.
Successivamente, mediante calcoli normati, si provvederà alla previsione dell'impatto acustico dell'opera che si andrà a realizzare, sul territorio circostante
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (verifica di impatto acustico - collaudo acustico)
Verificare la compatibilità dell'opera già realizzata, mediante prove acustiche post operam.
Si verifica se l'opera produce emissioni nel rispetto della normativa vigente.
Scenario di fatto:
i valori rilevati verranno verificati in riferimento alle classi di cui il d.p.c.m. 14.11.1997.
Verrà inoltre verificata l’eventuale non applicabilità del criterio differenziale ai sensi del art. 4 del d.p.c.m. 14.11.1997.
Vengono eseguite anche perizie in qualità di CTP.
VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO (verifica di clima acustico)
La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 447/95 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopraccitato articolo 8, comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:
• la descrizione, tramite misure e/o calcoli effettuati con softwares reperibili in commercio, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all'articolo 8, comma 3, della legge 447/'95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996;
• le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili nei punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto, sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti;
• informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;
• le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;
• la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.
La valutazione previsionale del clima acustico è espressamente richiesta per le aree dove debbono essere realizzate le opere di cui alle lettere a, b, c, d, del comma 3, dell'art. 8 della legge 447/95, mentre per gli edifici residenziali l'obbligo di produrre la valutazione si concretizza quando questi sono situati in prossimità delle infrastrutture o degli insediamenti sottoposti a valutazione di impatto.
In questo caso si debbono effettuare misurazioni e stime della rumorosità presente nell'area prima delle edificazioni che evidenzino la compatibilità con la natura dell'insediamento e misure di rumore dopo l'edificazione per verificare il rispetto dei limiti di zona. La zonizzazione acustica risulta uno strumento indispensabile per la valutazione della documentazione da parte degli enti preposti alla concessione edilizia, à appena il caso di ricordare che gli insediamenti residenziali possono essere previsti in aree con differente classificazione e di conseguenza con diversi valori per la rumorosità accettabile.
QUADRO NORMATIVO
Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 17/2010
Alla data odierna, secondo il regime transitorio previsto dalla Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 17 del 21.10.2010 all’art. 133 i limiti imposti sono i seguenti:
in attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:
Zonizzazione Limite diurno Limite notturno
Leq (A) Leq (A)
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) 65 55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70
(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.
Art. 6 comma 2 del dpcm 01.03.1991
Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (accettabilità amministrativa) (criterio differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno: 3 DB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno.
La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.
D.P.C.M. 14. novembre 1997
Quando il Comune provvederà all’attuazione della zonizzazione acustica, il limiti saranno i seguenti:
l limiti da rispettare all’interno degli ambienti abitativi sono:
I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. [...]
Per rimanere sempre aggiornati sullo stato di avanzamento delle zonizzazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, potrete visitare il sito dell’A.R.P.A. F.V.G. cliccando nel seguente link.
Ai fini della redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico (legge regionale 18/06/2007 n. 16), in Friuli Venezia Giulia, si dovrà fare riferimento alle linee guida proposte da A.R.P.A.F.V.G. mediante il Decreto della Giunta Regionale 2870.
Le linee guida comprendono:
Previsione di impatto acustico
(LR 16/2007, articolo 28, comma 1)
Aeroporti (LR 16/2007, articolo 28, comma 2, lettera a);
Strade (LR 16/2007, articolo 28, comma 2, lettera b);
Discoteche (LR 16/2007, articolo 28, comma 2, lettera c);
Circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi (LR 16/2007, articolo 28, comma 2, lettera d);
Impianti sportivi e ricreativi (LR 16/2007, articolo 28, comma 2, lettera e);
Ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia (LR 16/2007, articolo 28, comma 2, lettera f);
Valutazioni del clima acustico
(LR 16/2007, articolo 28, comma 3)
Previsione di impatto acustico
(LR 16/2007, articolo 28, comma 4)
Impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, attività sportive e ricreative, postazioni di servizi commerciali polifunzionali (LR 16/2007, articolo 28, comma 4, lettere a), b), c).
Procedure semplificate di valutazione di impatto acustico per attività commerciali, terziarie, artigianali e magazzini.
Link:
Legge Regionale 18/06/2007 n. 16
Decreto della Giunta Regionale 2870