Progettazione requisiti minimi acustici
PROGETTAZIONE DEI REQUISITI MINIMI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
Prima di addentrarci nella normativa, si deve premettere che a circa un anno dall’emanazione della Legge Comunitaria 2008 è stata pubblica, nella gazzetta ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010, la Legge 4 giugno 2010, n. 96: “Legge comunitaria 2009”.
Il documento, all’art. 15, propone alcune modifiche all’art. 11 delle legge comunitaria 2008 “Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico”.
LA NUOVA LEGGE E’ ENTRATA IN VIGORE IL 10 LUGLIO 2010.
Fermo restando le interpretazioni della legge, riportiamo alcuni punti fondamentali che devono essere recepiti:
Nella progettazione e realizzazione di ambienti abitativi con interventi di:
Devono essere preventivamente valutate le caratteristiche dei materiali utilizzati in modo da avere una adeguata protezione acustica degli ambienti dal rumore di calpestio, dal rumore prodotto da impianti o apparecchi installati nell'immobile, dai rumori provenienti da sorgenti esterne al fabbricato, dai rumori o dai suoni aerei provenienti da alloggi o unità immobiliari contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. In ogni caso, in funzione della classificazione degli ambienti abitativi, dovranno essere rispettati i parametri di cui alla tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 (dove, nel testo, si danno apparentemente indicazioni diverse, la tabella, più specifica e dettagliata, prevale), nel caso di partizioni tra unità con diversa classificazione si adotta il requisito più severo tra i due indicati nella tabella.
In riferimento alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 16 del 18/06/2007 art. 29, preliminarmente al rilascio del permesso di costruire dovrà essere prodotto un progetto preventivo che valuti, sulla base delle caratteristiche progettuali dell'opera presentata, i parametri di cui alla tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997, confrontandoli con i valori limite fissati dalla tabella stessa.
Tabella a - classificazione degli ambienti abitativi
Tabella b: requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici.
Categoria di cui alla Tab. A:
Parametri:
Rw (*) D2m,nT,w Ln,w Lasmax Laeq
1. D 55 45 58 35 25
2. A,C 50 40 63 35 25
3. E 50 48 58 35 25
4. B,F,G 50 42 55 35 35
(*) Valori di Rw, riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.
Il progetto acustico dovrà essere effettuato secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera e), della Legge 26/10/1995, n. 447. Per quanto riguarda la procedura di valutazione e la successiva verifica in opera, si farà riferimento al norma UNI 11367 (luglio 2010 pubblicata il 22/07/2010) denominata “classificazione acustica delle unità immobiliari – procedura di valutazione e verifica in opera ”.
Non rientra in questa cetergoria, la valutazione del disturbo secondo quanto richiesto dall'art. 844 del Codice Civile.
La classificazione acustica di una unità immobiliare, basata su misure effettuate al termine dell’opera, consente di informare compiutamente i futuri utenti sulle caratteristiche acustiche delle stessa.
Tutte le fasi che convergono nel processo realizzativo dell’opera sono determinati ai fini del risultato acustico: la progettazione, l’esecuzione dei lavori, la posa in opera dei materiali, la direzione lavori, le eventuali verifiche in corso d’opera. In fase progettuale risulta, quindi, di particolare importanza realizzare uno studio previsionale dei requisiti acustici passivi che riesca a stimare al meglio possibile le prestazioni da riscontrare a fine lavori. La norma UNI 11367 definisce, in riferimento ad alcuni requisiti prestazionali degli edifici, i criteri per la loro misurazione e valutazione. Su tale base la norma stabilisce inoltre una classificazione acustica (in riferimento ad ognuno dei requisiti), per l’intera unità immobiliare (salvo alcune tipologie). Viene proposta infine, una valutazione sintetica con un unico indice descrittore, dell’insieme dei requisiti per unità immobiliare.
Criteri per la classificazione acustica.
Per le unità immobiliari aventi le seguenti destinazioni d’uso:
Sono definite le classi acustiche riportate nella tabella 1, in riferimento ai seguenti requisiti:
1. isolamento acustico normalizzato di facciata D2m,nT,w;
2. indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di divisori verticali e orizzontali fra ambienti di differenti unità immobiliari R’w (potere fonoisolante tra pareti di distnte unità immobiliari - potere fonoisolante tra solai di distnte unità immobiliari);
3. indice del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti e/o adiacenti di differenti unità immobiliari L’nw;
4. Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo Lic dB(A);
5. Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo Lid dB(A).
Sono esclusi dalla classificazione i seguenti casi:
Le norme UNI utilizzate pre la progettazione sono le seguenti:
Sentenza n. 103 della Corte Costituzionale del 22 maggio 2013.
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimìtà costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2009), sostitutivo dell’art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2008).
La sospensione della disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori- venditori e acquirenti di alloggi, produce disparità di trattamento tra gli acquirenti di immobili in assenza di alcuna giustificazione, e favorisce una parte a scapito dell'altra, in particolare dei costruttori-venditori, di rispettare i requisiti acustici degli edifici stabiliti dal d.p.c.m. 2 dicembre 1997, di attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 1995.
Si potrà quindi riprendere il lavoro di progettazione e di verifiche post opera, ridare consapevolezza che il rispetto dei requisiti minimi acustici, restituiscono un valore aggiunto agli immobili e un più salutare e armonioso modo di vivere nella propria abitazione.