Legge 30 dicembre 2018 n. 145, all’art 746

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2019

La Legge 30 dicembre 2018 n. 145, all’art 746, cita:

All’articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 
« 1-bis. Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione».
L’art. 6 ter del decreto legge 208, cita: 
nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
 
L’art. 6 ter risulta comunque di dubbia interpretazione, è applicabile a tutte le sorgenti sia fisse che mobili che esse siano normate o meno. L'intenzione è modificare il testo e l'applicazione dell'art. 844 c.c., limitatamente però alle sole immissioni acustiche, per le quali l'interprete della norma (ovviamente in primis il giudice) deve fare "salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso". 

L'intento sempbrerebbe quello di sopprimere l'utilizzo del criterio comparativo.

Con l’art. 746 si vuole ulteriormente affermare l’intenzione di utilizzare i limiti di accettabilità di cui all’art. 6 del dpcm 01/03/91